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La legge n. 76 del 20/05/2016 ha introdotto, insieme alle unioni civili per persone dello stesso sesso, la possibilità di stipulare il cosiddetto "contratto di convivenza" tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Il contratto di convivenza, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe.
Il contratto può contenere:
a) l'indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza.
Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
Inoltre, esso è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza.
Il contratto di convivenza si risolve per:
a) accordo delle parti;
b) recesso unilaterale;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
d) morte di uno dei contraenti.
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
Lo studio legale dell'Avvocato Fulvio Moscato, matrimonialista ed esperto in diritto delle successioni, potrà assistervi nella conclusione dell'accordo e nella redazione del vero e proprio contratto di convivenza.
Come per ogni altra attività, il primo colloquio in studio sarà mirato a valutare il caso e a formulare il preventivo di spesa.