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Lo Scioglimento della Comunione Ereditaria

Se vi sono più eredi, inevitabilmente si crea una comunione, ovvero, ciascun coerede sarà titolare di una quota indivisa dei beni ereditari.
Può trattarsi di beni mobili (compresi titoli, somme di danaro e simili), immobili o entrambi.
In ogni caso, ciascun coerede può chiedere, in ogni momento, la "divisione", ovvero lo scioglimento della comunione ereditaria, ai sensi dell'art. 713 del codice civile.
La divisione, di regola, deve farsi "in natura", ovvero attribuendo a ciascun coerede beni il cui valore complessivo coincida con la quota di eredità ad esso spettante.
Qualora ciò non fosse possibile, ovvero laddove, ad esempio, l'unico bene caduto in successione fosse un appartamento non divisibile, lo scioglimento della comunione dovrà necessariamente avvenire a mezzo della liquidazione (vendita) dei beni facenti parte dell'asse ereditario, con conseguente ripartizione del ricavato, pro-quota, agli eredi.
In caso di disaccordo fra i coeredi, occorrerà agire, dapprima, con il tentativo di mediazione (obbligatorio per questa materia) e, successivamente, in caso di esito negativo della mediazione, con il ricorso al Tribunale ordinario, il quale disporrà, verosimilmente, una consulenza tecnica per stabilire il valore dell'asse ereditario e quindi formulare un progetto di divisione.

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