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Il divorzio (che si definisce giuridicamente "scioglimento del matrimonio" in caso di rito civile, o "cessazione degli effetti civili" dello stesso, per il matrimonio concordatario) determina il definitivo venir meno, per l'ordinamento statale, dell'unione coniugale.
Ciò significa che, una volta ottenuto il divorzio, i coniugi tornano ad essere di stato civile "libero", per cui possono contrarre nuovo matrimonio e cessano i reciproci diritti successori (tranne alcuni effetti sulla eventuale pensione di reversibilità).
Non cessano, ovviamente, i doveri che i coniugi hanno nei confronti dei loro figli.
Il divorzio si può richiedere una volta che sia trascorso il termine di sei mesi dalla separazione consensuale, ovvero di un anno dalla separazione giudiziale.
Anche il divorzio può essere consensuale o giudiziale.
Il DIVORZIO CONSENSUALE
Vi sono tre diverse modalità per ottenere il divorzio consensuale, ovvero:
1) avanti all'Ufficio dello Stato Civile del Comune;
2) con la negoziazione assistita;
3) avanti al Tribunale Civile.
Per il divorzio in Comune l'assistenza dell'avvocato è facoltativa, ma i coniugi separati non devono avere figli minorenni e neanche figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, oppure incapaci o portatori di handicap grave. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma può essere previsto un assegno divorzile per il coniuge economicamente più debole.
La negoziazione assistita prevede, invece, la conclusione di un accordo scritto tra i coniugi, ognuno dei quali deve essere assistito da un avvocato di propria fiducia. La procedura è molto veloce e semplificata e si può adottare anche in presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Non occorre presentarsi avanti ad un Giudice ed occorre solo un visto (quando non ci sono figli minori) o una autorizzazione del Pubblico Ministero.
Il divorzio consensuale si può, infine, ottenere con il ricorso congiunto avanti al Tribunale Civile. In questo caso ci si può rivolgere anche ad un solo avvocato che assisterà entrambi i coniugi. L'avvocato redigerà un ricorso nel quale sono contenute tutte le condizioni divorzili (modalità di visita dei figli minori, assegni di mantenimento ed ogni altra questione patrimoniale, compreso l'eventuale trasferimento di proprietà immobiliari) e lo depositerà in Tribunale. Verrà, quindi, fissata una udienza alla quale i coniugi, davanti al Giudice, dovranno confermare la volontà di divorziare alle condizioni previste.
Il DIVORZIO GIUDIZIALE.
Quando non vi è accordo fra i coniugi circa le condizioni del divorzio, che riguardano, principalmente, i rapporti con i figli minori, l'assegnazione della casa coniugale, gli assegni di mantenimento per il coniuge economicamente più debole e per il contributo al mantenimento dei figli, ciascun coniuge può rivolgersi al Tribunale, con l'assistenza necessaria dell'avvocato.
Sarà, quindi, il Tribunale a stabilire le condizioni del divorzio, soprattutto nell'interesse di eventuali figli minorenni.
Dopo una prima udienza, il Presidente del Tribunale emanerà i provvedimenti provvisori ed urgenti (eventuali assegni, diritti di visita dei minori, ecc.), cui seguirà un giudizio di cognizione piena.
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