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La separazione dei coniugi è prevista dall'ordinamento statale nel caso in cui risulti intollerabile la prosecuzione della convivenza e dell'unione coniugale.
I coniugi separati, pertanto, continuano ad essere uniti dal vincolo giuridico del matrimonio, ma sono autorizzati a vivere separati.
La separazione è, peraltro, passaggio necessario per addivenire allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (cosiddetto "divorzio"), che può essere richiesto dai coniugi separati una volta verificatesi alcune condizioni.
Vediamo, innanzi tutto, la SEPARAZIONE CONSENSUALE (quando, cioè, i coniugi sono d'accordo su tutte le condizioni della separazione).
Vi sono tre diverse modalità per ottenere la separazione consensuale, ovvero:
1) avanti all'Ufficio dello Stato Civile del Comune;
2) con la negoziazione assistita;
3) avanti al Tribunale Civile.
Per la separazione in Comune l'assistenza dell'avvocato è facoltativa, ma la coppia non deve avere figli minorenni e neanche figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, oppure incapaci o portatori di handicap grave. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma può essere previsto un assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole.
La negoziazione assistita prevede, invece, la conclusione di un accordo scritto tra i coniugi, ognuno dei quali deve essere assistito da un avvocato di propria fiducia. La procedura è molto veloce e semplificata e si può adottare anche in presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Non occorre presentarsi avanti ad un Giudice ed occorre solo un visto (quando non ci sono figli minori) o una autorizzazione del Pubblico Ministero.
La separazione consensuale si può, infine, ottenere con il ricorso congiunto avanti al Tribunale Civile. In questo caso ci si può rivolgere anche ad un solo avvocato che assisterà entrambi i coniugi. L'avvocato redigerà un ricorso nel quale sono contenute tutte le condizioni della separazione (modalità di visita dei figli minori, assegni di mantenimento ed ogni questione patrimoniale, compreso l'eventuale trasferimento di proprietà immobiliari) e lo depositerà in Tribunale. Verrà, quindi, fissata una udienza alla quale i coniugi, davanti al Giudice, dovranno confermare la volontà di separarsi alle condizioni previste.
Vediamo, ora, come si svolge la SEPARAZIONE GIUDIZIALE.
Quando non vi è accordo fra i coniugi su tutti gli aspetti della separazione, che riguardano, principalmente, i rapporti con i figli minori, l'assegnazione della casa coniugale, gli assegni di mantenimento per il coniuge economicamente più debole e per il contributo al mantenimento dei figli, ciascun coniuge può rivolgersi al Tribunale, con l'assistenza necessaria dell'avvocato.
Sarà, quindi, il Tribunale a stabilire le condizioni della separazione, soprattutto nell'interesse di eventuali figli minorenni.
Dopo una prima udienza, il Presidente del Tribunale emanerà i provvedimenti provvisori ed urgenti (eventuali assegni, diritti di visita dei minori, ecc.), cui seguirà un giudizio di cognizione piena, nel quale potrà anche essere richiesto l'addebito della separazione ad uno dei coniugi. L'addebito determina la perdita al diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge "colpevole".
E' compito dell'avvocato matrimonialista esperto consigliare e seguire il proprio Cliente in ogni fase di questa delicata attività difensiva.
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